giovedì 23 giugno 2011

Scripta manent, n. 8 - La parola che non dice

     E dopo la bella prosa di Seneca dello scorso numero di Scripta manent, ritorno ai versi. Questa volta il poeta è un contemporaneo: Eugenio Montale. E i contemporanei, lo sappiamo, amano smascherare le crisi, preferiscono far emergere le contraddizioni che per secoli ci siamo taciuti coprendole con le “formule” (parola chiave questa) ereditate dal pensiero antico.
     Montale compie in questa lirica, tratta dalla raccolta Ossi di seppia, un atto a mio avviso doveroso per un poeta: rivelare una verità. Reagendo con disgusto all’idea di una politica e di una società (quella fascista) che guardava al poeta come a un “vate” che dovesse prescrivere alla gente i valori “positivi” da seguire, Montale delinea una nuova missione per il poeta: quella di mostrare il lato oscuro delle cose. Il messaggio del poeta si fa quindi pieno dell’ineffabilità e un nuovo accento viene posto sulla verità – che pure dev’essere detta – secondo cui la sola certezza che abbiamo è non aver certezze: non esistono formule che possano rappresentare fedelmente l’animo umano, non si possono dire parole che possano “squadrare” l’uomo, che possano descriverlo minuziosamente, né nella sua sfera sociale, né in quella etica, né in quella politica… E il monito che ne consegue è tanto crudo quanto illuminante: che un poeta può dire solo ciò che l’uomo non è. Un inno e un invito a concedersi il lusso di dubitare e negare certezze rassicuranti ma fallaci.

gdfabech

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti:
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

Eugenio Montale, Non chiederci la parola, in Ossi di seppia


venerdì 17 giugno 2011

Eclissi lunare totale 2011: la luna si colora di rosso

     La notte del 15 giugno 2011 è stata la notte dell’eclissi lunare totale, meglio conosciuta come l’evento della “luna rossa”. Il fenomeno astronomico ha richiamato l’attenzione sia degli astronomi e astrofili, sia dei profani, compreso il sottoscritto. Premetto che io adoro il cielo, adoro proprio guardarlo e fin da piccolo rimanevo completamente rapito guardando le stelle e la luna, tutto preso da quel timore reverenziale che mi rendeva incapace di accettare che cose tanto belle fossero al contempo così lontane eppure così vicine a me.

     Ma com’è che questa luna si è colorata di rosso? In questo post cercherò di spiegare il meccanismo di questo fenomeno così affascinante.

La luce della luna
     Come sappiamo fin da piccoli, la luna non ha una luce propria, bensì riflette la luce che le arriva dal sole: il sole illumina la luna, la luce si riflette dalla luna arrivando sulla terra e noi vediamo quella luce riflessa, potendo dire di “vedere” la luna. Normalmente sulla terra arriva tutta o quasi tutta la luce riflessa dalla luna, quindi noi la vediamo bianca o gialla; il fatto che durante un’eclissi possa apparire rossastra significa quindi che ai nostri occhi sta arrivando solo una parte della luce che colpisce la luna: infatti ogni “colore” è una parte della luce visibile (e la somma di tutti i colori della luce visibile dà la luce bianca).

Le condizioni dell’eclissi lunare
     Affinché si abbia un’eclissi lunare totale sono necessarie delle condizioni particolari. Vediamo quali sono…
     Prima di tutto la luna deve essere piena (fase di plenilunio).
     Inoltre è necessario che i protagonisti di un’eclissi, ovvero il sole, la terra e la luna, siano disposti tra loro in quest’ordine preciso. Ovvero: prima il sole, poi al centro la terra e, in ultimo, la luna, “nascosta” al sole dietro la terra. Se non si ha questa disposizione l’eclissi lunare non ha luogo. Quando la luna assume questa particolare disposizione si dice che è in opposizione (viceversa, quando la luna si trova tra la terra e il sole si dice che è in congiunzione).
     Infine non basta che sole, terra e luna siano allineati in quest’ordine, bensì occorre che questi tre corpi celesti siano allineati su una stessa linea immaginaria che passi per il centro di tutti e tre. Normalmente infatti la luna si nasconde più volte dietro la terra nel corso di un anno, perché compie il suo moto di rotazione attorno a essa molte volte, ma non è vero che in tutti quei casi avviene un’eclissi lunare. Perché? È molto semplice: la terra ha una sua orbita ellittica attorno al sole e anche la luna ne ha una sua, sempre ellittica, attorno alla terra.

     Immaginate che all’interno di queste due orbite ci sia un piano, così da ottenere due dischi bidimensionali di forma ellittica. Il “disco” ellittico che deriva dall’orbita terrestre e il “disco” ellittico derivato dall’orbita lunare sono inclinati tra loro di circa 5 gradi: questo significa che la terra e la luna non si trovano quasi mai sullo stesso piano su cui si trovano la terra e il sole; quindi il sole e la terra possono essere sempre considerati poggiati su uno stesso piano, ma raramente su questo stesso piano si trova contemporaneamente anche la luna. Affinché anche la luna sia perfettamente allineata con la terra e col sole nello stesso momento, cioè affinché anche la luna poggi su quel piano su cui poggiano anche la terra e il sole, è necessario che il piano della sua orbita “tocchi” il piano dell’orbita terrestre. I punti in cui questo accade si chiamano nodi lunari. Perciò quando la luna si trova su uno dei suoi nodi allora è possibile il perfetto allineamento di sole, terra e luna, ovvero tutti e tre possono giacere su una stessa linea immaginaria.

Il particolare allineamento sole-terra-luna che occorre affinché
si verifichi un'eclissi lunare (la luna è il corpo celeste che appare
più grande nell'inquadratura).

     Com’è facile intuire anche senza fare calcoli astronomici, la perfetta coincidenza temporale di tutte queste condizioni è un evento raro: questo è il motivo per cui la prossima eclissi lunare totale sarà visibile soltanto nel 2018 in Italia.

Il ruolo delle ombre
     Andiamo ora nel dettaglio e vediamo cosa accade quando sole, terra e luna si allineano in questo modo: il sole manda i suoi raggi verso la terra e ne illumina una parte (quella parte in cui è giorno), lasciando un’altra parte al buio (quella in cui è notte); i raggi solari non riescono tuttavia ad illuminare quella parte di spazio che sta davanti alla parte buia della terra, poiché la terra fa ombra con la sua presenza. Si forma allora una zona ombrata a forma di cono, chiamata appunto cono d’ombra: questa è la zona in cui avviene l’eclissi lunare totale e in cui la luna può apparire rossa.
     Oltre al cono d’ombra, il sole forma un secondo cono più grande, in cui i suoi raggi filtrano debolmente (nel cono d’ombra non filtravano affatto): questo secondo cono è quindi in penombra e si chiama cono di penombra. Il cono d’ombra, più piccolo, è contenuto quindi nel cono di penombra, più grande.

Le fasi dell’eclissi lunare totale
     Quando la luna ruota attorno alla terra entra in un primo momento nel cono di penombra (se la luna entrasse solo nel cono di penombra si avrebbero le eclissi lunari penombrali): in questa fase la luna perde una parte della sua luminosità perché è meno illuminata.
     Dopo essere passata attraverso la prima zona di penombra, la luna entra nel cono d’ombra vero e proprio. In questa fase la luna è al buio, perché non viene illuminata direttamente dai raggi del sole, che non sono presenti nel cono d’ombra. Quindi, in teoria, la luna dovrebbe scomparire alla vista, non la si dovrebbe poter vedere, poiché non potrebbe riflettere alcuna luce. E invece la si continua a vedere! Anzi, diremo di più: la si continua a vedere anche con colori diversi dal solito: può capitare di osservarla colorata verde scuro, o anche rosso arancio o, come nell’ultima eclissi lunare totale, rosso rame.


     Perché avviene questo cambiamento di colore? Perché l’atmosfera della terra (che è una cappa di gas a forma di sfera che avvolge il pianeta) ha la capacità di rifrangere i raggi del sole: la rifrazione dei raggi solari non è altro che la deviazione della loro traiettoria.
     Tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita assistito a una rifrazione di luce: per esempio quando da piccoli abbiamo notato che quando immergiamo una cannuccia in un bicchiere d’acqua ci sembra che la cannuccia si sia piegata. In quel caso i raggi luminosi che partono dalla cannuccia vengono deviati dall’acqua e quando arrivano al nostro occhio sono stati inclinati, deviati, piegati e quindi la cannuccia stessa appare piegata. L’acqua, infatti, è un mezzo diverso dall’aria nel quale la luce si comporta in modo diverso e quando la luce viaggia in due mezzi diversi viene rifratta.
     Altro esempio di rifrazione della luce, anche questo molto familiare, è quello che si verifica quando un raggio di luce bianca (la luce bianca ha dentro di sé tutti i colori) viene fatto passare attraverso un prisma e, uscendo dal prisma stesso, si “scompone” in tanti colori diversi, ognuno dei quali viene “deviato” in modo diverso. Anche in questo caso la luce passa dall’aria al materiale del prisma, subendo una prima rifrazione (deviazione) e poi una seconda rifrazione quando passa dal prisma all’aria. Il cambiamento di mezzo (aria-prisma-aria) rifrange la luce più volte, così che in uscita i raggi luminosi cambiano la loro traiettoria, ognuno con un’angolazione diversa.

Due esempi di rifrazione della luce: i corpi che appaiono "spezzati" se immersi
in un liquido e lo spettro cromatico derivante dal passaggio di un fascio di luce
bianca attraverso un prisma: in entrambi i casi i raggi luminosi vengono deviati
quando viaggiano passando da un mezzo a un altro.

     Questo stesso fenomeno avviene nel corso di un’eclissi lunare: i raggi solari all’inizio viaggiano nel vuoto, ma quando entrano nell’atmosfera terrestre, entrano in un mezzo diverso (nel vuoto non c’è nulla; nell’atmosfera ci sono diversi gas). L’atmosfera terrestre è un mezzo diverso dal vuoto e quindi dentro di essa la luce solare viene rifratta, cioè la traiettoria dei raggi solari viene deviata, in modo che una parte di questa luce penetra nella zona del cono d’ombra e colpisce la luna; a sua volta, la luna rifletterà parte di questi raggi, facendoli arrivare al nostro occhio, in modo tale che noi la vediamo colorata in un certo modo. La variazione di colore nel corso di un’eclissi dipende fondamentalmente dalla zona della terra dalla quale si osserva la luna.
     Nel momento in cui la luna si trova al centro del cono d’ombra si trova perfettamente allineata con la terra e con il sole su una stessa linea immaginaria, ovvero tutti e tre i corpi giacciono sul piano dell’orbita terrestre.
     Dopo aver attraversato tutto il cono d’ombra, la luna continua a ruotare attorno alla terra entrando nella seconda parte del cono di penombra, riacquistando lentamente il suo colore “naturale”. Il colore rosso scompare, perché, uscendo dall’ombra, la luna non viene più illuminata dai raggi rifratti del sole, che erano raggi piegati e più poveri di luce (che contenevano solo alcuni colori visibili e non altri), ma torna a essere illuminata direttamente da raggi del sole non rifratti, che hanno una quantità di energia maggiore, cioè che hanno più colori dentro di sé.
     Inoltre, nel passaggio tra la zona d’ombra e quella di penombra, una parte della luna che prima era rossa viene totalmente oscurata, mentre laltra parte riacquista il suo colore candido: questo oscuramento avviene perché in quel momento la luna, trovandosi ancora al limite del cono d’ombra, non riceve più (o non riceve ancora) quei raggi rifratti del sole e resta completamente al buio.

Sequenza di fasi di un'eclissi lunare totale.


     Quando la luna passa per il cono d’ombra attraversandolo completamente si ha l’eclissi lunare totale descritta finora. Ma può accadere anche che la luna transiti solo in parte nel cono d’ombra: in quel caso si parla di eclissi lunare parziale. La durata di un’eclissi dipende dalla velocità di rivoluzione dei corpi celesti interessati, che non è la stessa e che non si mantiene costante nel corso della loro rivoluzione, come si può dimostrare dalle leggi di Keplero.


     Per chiudere vi lascio qui un video con varie fotografie di questa eclissi, fatte all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.


lunedì 13 giugno 2011

Epilogo del referendum: l’amara vittoria

     A pochi minuti dalla fine di questi due giorni di referendum, quasi tutta l’Italia festeggia il raggiungimento del fatidico quorum, che ammonterebbe, secondo i dati ufficiali, a poco più del 57%. Bocciata la proposta del legittimo impedimento, rifiutata l’installazione di centrali nucleari sul territorio nazionale e un bel vaff… alla privatizzazione dell’acqua. Tutti a festeggiare, a gioire a ritmo di slogan come Legittimo godimento oppure Quorum raggiunto: l'Italia s'è desta. E quindi? Tutti felici e contenti?
     Col cavolo! Intendiamoci: io sono contento che il quorum sia stato raggiunto, sono contento che abbiano prevalso i famosi quattro “Sì”, perché ero contro tutta questa manfrina che il governo voleva organizzare. Sono soddisfatto e appagato, rassicurato e tranquillizzato.
     Ma non posso fare a meno di soffermarmi a riflettere su un’altra cosa altrettanto importante, ovvero quella percentuale… 57%! Non so a voi, ma a me pare un po’ poco. È vero che bastava il 50% più uno degli aventi diritto al voto per rendere legittimi i quattro referenda, ma ora non sto parlando del voto in sé, né dei temi che i referenda hanno trattato. Sto parlando di ciò che quella percentuale dice. Perché quel numero dice qualcosa, è segno di qualcosa, è indizio di qualcosa.
     È vero che Berlusconi ha fatto di tutto per boicottare il referendum, invitando perfino a non votare, perché tanto quei quesiti erano a suo dire «assolutamente inutili», e quindi parte degli elettori hanno deciso di fidarsi di lui e hanno rinunciato allo strumento del voto perché credevano di fare non so cosa (bisognerebbe chiederlo a loro). Ma vorrei chiedere a quelle stesse persone: avete omesso di votare perché volevate legittimo impedimento, nucleare e acqua privatizzata? Se è così, perché non siete comunque andati a votare, barrando le caselle col “No”? O piuttosto avete omesso di votare semplicemente perché ve l’ha detto qualcuno, senza esservi interrogati per almeno un secondo sul motivo per il quale ve l’ha detto? Se si fosse votato anche per il “No” potevo capire; ma quasi mezza Italia che se ne sta a casa e se ne strafrega in questo modo dei propri interessi va oltre la mia capacità di sopportare lo schifo.
     Questa astinenza dice (e la dice lunga) che il nostro senso civico è molto basso, che la strafottenza e, in alcuni casi, l’ignoranza è sovrana presso gran parte di noi. Quel numero dice che non sappiamo fare i cittadini; che non siamo all’altezza della democrazia che diciamo di volere; che vogliamo il cane da guardia che ci comanda, perché da soli non vogliamo camminare; che il peso della responsabilità civile è e sarà sempre troppo grande per noi perché ce ne possiamo fare carico; che non vogliamo essere scocciati con questioni “troppo” complicate (non importa se ci riguardano); dice, quel numero, tutta la crisi culturale di questo paese.
     E, prima che crediate che io sia troppo ingenuo e che abbia generalizzato troppo, voglio dirvi che, dicendo crisi culturale, non parlo solo di coloro che hanno scelto di non votare per ignoranza (perché tra loro c’è anche chi non ha votato per altri motivi più sensati); ma parlo anche di coloro che sono andati eccome a votare, e che hanno votato “Sì”, ma senza sapere il senso di quello che stavano facendo. Mi riferisco anche a loro! E anche questo dovrebbe essere pensato in questo giorno.

     Voglio lasciarvi un pezzo tratto dal monologo Chiamatemi Kowalski Evolution di Paolo Rossi che, interpretando Dio, così riflette sulla nostra democrazia:

     Voglio dirvi cosa penso della democrazia. Sicuramente la democrazia è la forma migliore, figlioli, che avete trovato per vivere insieme, in un certo senso della civiltà e di armonia… però devo dirvelo in tutta sincerità: la vostra democrazia ormai si è ridotta e vi ha ridotto, più che a partecipanti, a spettatori, o peggio ancora tifosi; dirò di più… Ormai la democrazia si è ridotta a un “dialogo” fra tre entità: c’è un potere economico, dei partiti e un popolo, un popolo pubblico; a un certo punto parte il potere economico che pensa e suggerisce, per suoi interessi, alla seconda, i partiti, che, interpretandolo, lo spiegano alla terza, il popolo pubblico. Il popolo pubblico non capisce subito, anche perché il linguaggio è difficile; si fa infatti ripetere, continua a non capire e dopo un po’ giustamente il popolo pubblico, che ha anche i suoi problemi quotidiani, si rompe i coglioni e lascia decidere alla prima [il potere economico], che ringrazia la terza [il popolo] e paga la seconda [i partiti]. Chapeau!
     L’avessi inventata io, era normale, ma la trovata è vostra ed è geniale! Allora, questo è l’ultimo messaggio: io sulla vostra democrazia ci faccio la cacca… e non è cacca benedetta; e non è cacca fortunata; e non è neanche come l’altra volta, che l’avete chiamata “manna”!


sabato 11 giugno 2011

Indagini sul premier, ma il bunga bunga non si ferma. Intercettazioni Briatore-Santanché: «Berlusconi è malato»

     Lo aveva detto la sua ex moglie Veronica Lario nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa al tempo della separazione. Lo aveva ribadito Travaglio in uno dei suoi video “Passaparola”. Ora, anche… anzi: perfino il suo “amico” Flavio Briatore lo ribadisce: «È malato». E ci si riferisce, in tutti questi casi, a Silvio Berlusconi. Questa e altre sconcertanti rivelazioni emergono dalle intercettazioni telefoniche tra l’ex manager di Formula Uno Flavio Briatore e il sottosegretario Daniela Santanché, inviate dalla Guardia di Finanza alla Procura di Milano, dove si sta indagando per il processo Ruby, di cui ho parlato nei post degli scorsi 14, 21 e 24 gennaio 2011.
     La Guardia di Finanza stava indagando su Briatore per il reato di evasione fiscale: Briatore non avrebbe infatti pagato le tasse per il suo yacht Force Blue; e, tra le tante conversazioni, sono state trovate quelle che Briatore ha fatto con la Santanché in cui emergono interessanti confessioni sulle serate di bunga bunga organizzate da Silvio Berlusconi, con la collaborazione del “giornalista” Emilio Fede e dell’agente fallito Lele Mora.
     Da queste conversazioni, pubblicate nel numero odierno de la Repubblica in un articolo di Piero Colaprico, si evince chiaramente il fatto che Berlusconi abbia continuato a organizzare festini privati presso di sé, “costringendo” Lele Mora a fargli da “fornitore” della “materia prima”. Anche dopo l’inizio delle indagini, quindi, quando Berlusconi e tutta l’Italia sapevano che la Procura di Milano aveva gli occhi puntati su questo scandalo sessuale, il premier ha continuato con quelle che lui definì “cene eleganti tra persone per bene” come se niente fosse.

     Briatore e la Santanché hanno fatto queste conversazioni lo scorso aprile. Ma leggiamo direttamente le parole degli interessati da una conversazione del 3 aprile scorso:
Flavio Briatore e Daniela Santanché, intercettati dalla Guardia di 
Finanza nel corso di indagini per evasione fiscale.

Santanché: «Ma sei sicuro che lui [Berlusconi] ha ripreso?»
Briatore: «Al cento per cento.»
Santanché: «Io sono senza parole … ma perché insiste [con il bunga bunga]?»
Briatore: «È malato, Dani! Il suo piacere è vedere queste qui, stanche, che vanno via da lui. Stanche, dicono. Oh, che poi queste qui ormai lo sanno! Dopo “due botte” cominciano a dire che sono stanche, che le ha rovinate. Mora mi ha detto che tutto continua come se nulla fosse.»
Santanché: «Roba da pazzi!»
Briatore: «Non più lì [alla villa di Arcore], ma nell’altra villa […] Tutto come prima, non è cambiato un cazzo. Stessi attori, […] stesso film, proiettato in un cinema diverso […]. Come prima, più di prima. Stesso gruppo, qualche new entry, ma la base del film è uguale, il nocciolo duro, “Cento vetrine”.»
Santanché: «Ma ti rendi conto? E che cosa si può fare?»
Briatore: «Lele è stato da me due ore, mi fa pena. Dice. “Fla’, mi hanno messo in mezzo. E sono talmente nella merda che l’unico che mi può aiutare è lui [Berlusconi], sia con la televisione, sia con tutto. Faccio quello che mi dicono, faccio quello che mi chiedono”. E poi quella roba di Fede! È indecente.»

     E ancora, da una conversazione del 7 aprile:
Briatore: «Dani, io ti dico un’altra roba. Se il presidente continua a fare che cosa fa…»
Santanché: «Ah, non dirmi niente!»
Briatore: «Siamo nelle mani di Dio qui, eh? Perché ieri sera, l’altra sera, ho saputo che c’era stata un’altra grande festa lì, eh?»
Santanché: «Ma tu pensa! E che cazzo dobbiamo fare?»
Briatore: «Ha ragione Veronica, è malato. Perché uno normale non fa ’ste robe qui. Adesso Lele, che gli continua  a portare, a organizzare questo è persino in imbarazzo lui! E dice: “Ma io che cazzo devo fare?”»
Santanché: «Ve be’, ma allora qua crolla tutto!»
Briatore: «Daniela, qui parliamo di problemi veramente seri di un paese che deve essere riformato. Se io fossi al suo posto non dormirei di notte. Ma non per le troie. Non dormirei per la situazione che c’è in Italia.»
Santanché: «E con il clima che c’è uno lo prende di qua, l’altro che scappa di lì.»

Silvio Berlusconi e Ruby, protagonisti principali del "Ruby gate".

     Mi è venuto in mentre, leggendo queste intercettazioni, del recente scandalo sessuale del deputato statunitense Anthony Weiner che, come ricorderete, ha intrattenuto delle “conoscenze” con più donne su Twitter e altri social network, in cui sono circolate anche delle foto dei suoi genitali nudi: Wiener non ha dato le sue dimissioni, ma appena la cosa è stata scoperta, ha avuto il buon senso di indire seduta stante una conferenza stampa in cui ha ammesso le sue colpe davanti a tutto il mondo. Qui in Italia, invece, si deve arrivare sotto la fine di un processo (e a volte anche oltre la sentenza definitiva: vedi il caso Corona), per continuare a non vergognarsi di certe condotte, per continuare ad andare in TV tranquillamente e a sorridere con tanto di aureola sul capo. E se la cosa riguarda un politico non fa alcuna differenza. Anzi…

giovedì 2 giugno 2011

Il MIO referendum abrogativo

     Come ricordato nel mio post dello scorso 25 maggio, fra dieci giorni  avremo la possibilità di decidere il destino del nostro paese dicendo la nostra riguardo alle seguenti questioni: il legittimo impedimento, la gestione privata dell’acqua e l’uso dell’energia nucleare in Italia.
     Mentre prima mi sono limitato a illustrare più chiaramente possibile la questione a fini propriamente informativi, questa volta mi piace dire la mia, dicendo cosa voterò io al referendum del 12 e 13 giugno. Chi fosse d’accordo con me, voti pure come farò io.


I due quesiti sulla privatizzazione dell’acqua
     I primi due quesiti riguarderanno la gestione delle risorse idriche e avranno l’uno una scheda rossa e l’altro una scheda gialla.
     Il significato di questi due quesiti si può riassumere nella domanda: volete cancellare le norme che vorrebbero far gestire l’acqua anche ad operatori privati, permettendo loro di alzare i prezzi di vendita di questo bene fondamentale?
Io voterò
perché voglio che l’acqua sia gestita da operatori pubblici e che i prezzi non siano esposti al rischio di aumentare.




*** (Il testo originale di questi due quesiti è pubblicato alla fine di questo post) ***


Il quesito sul legittimo impedimento
     Il quesito sul legittimo impedimento avrà scheda color verde chiaro e tratta di una norma che permette al Presidente del Consiglio del Ministri (per gli amici il “premier”) e ai suoi Ministri di non presentarsi ai processi che li vedono imputati, con la scusa che hanno improrogabili impegni che impediscono loro di fare i conti con la giustizia.
     Il significato di questo quesito si può riassumere nella domanda: volete cancellare gli articoli che permettono al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai suoi Ministri di sfruttare il legittimo impedimento?
Io voterò
perché voglio che anche i membri del Governo possano essere processati, se sono colpevoli di aver commesso reati, senza sfruttare scuse (in rispetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»)



*** (Il testo originale di questo quesito è pubblicato alla fine di questo post) ***


Il quesito sull’energia nucleare
     Il quesito sull’energia nucleare riguarda l’installazione in Italia di centrali nucleari al fine di produrre una forma alternativa di energia e avrà scheda color grigio.
     Il significato del quesito si riassume nella domanda: volete cancellare le norme che permettono di installare in Italia delle centrali nucleari?
Io voterò
perché l’energia nucleare è una forma di energia non pulita, perché è pericolosa per l’ambiente e per la salute dei cittadini, perché la burocrazia italiana non saprebbe gestirla, perché credo nella possibilità di sfruttare forme di energia più vantaggiose e pulite e perché dietro questo quesito c’è una serie di interessi economici che mirano a far favori a privati per farli arricchire.



*** (Il testo originale di questo quesito è pubblicato alla fine di questo post) ***


     Il diritto al voto è uno strumento democratico: non usarlo significa lavarsi le mani delle questioni concernenti la vita del proprio paese, cioè non curarsi del proprio paese.


     E ora, se volete avere un’idea di come saranno le schede al seggio, ecco il testo originale al quale dovrete dare eventualmente risposta domenica 12 e lunedì 13 giugno.



Testo dei quesiti sulla privatizzazione dell’acqua

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione

Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?


Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione
del capitale investito. Abrogazione parziale di norma

Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»?


Testo del quesito sul legittimo impedimento

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale

Volete voi che siano abrogati l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale?



Testo del quesito sull’energia nucleare

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme

Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”?

Buona democrazia a tutti!